Obbligo di demolizione: se il giudice omette di indicarli, quali sono i termini per adempiere?

La Corte di Cassazione ricorda che, ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale, il giudice ha la facoltà di subordinare la sospensione della pena all’adempimento di un obbligo. Nel fare ciò egli deve indicare i termini entro i quali tale obbligo deve essere assolto. Qualora questi non dovessero essere espressi si ritengono fissati in 90 giorni, senza che la clausola sia annullata.

In materia di reati edilizi ciò si traduce in un consolidato principio: il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il Giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001.

Consulta la sentenza 26428 del 26/5/2017, Corte di Cassazione

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