Omicidio colposo

La patologia di cui era affetto il guidatore era stata omessa dallo stesso in sede di conseguimento del titolo per la guida.

L ’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando il riconoscimento della sua responsabilità penale, sotto il profilo soggettivo, e l’esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 85 c.p., il quale esclude l’imputabilità di colui che al momento del fatto era privo della capacità di intendere e di volere.

I Giudici ricordano che colui che abbia subito in precedenza episodi di assenza di coscienza (come accertato, e non contestato, nel caso di specie), imprudentemente si pone alla guida di un veicolo, dovendo prevedere come possibile la ripetizione di episodi del genere. Con la conseguenza che, nel caso un tale evento si verifichi, non può essere invocata l’assenza di colpa da parte del soggetto cui si sia imputata la produzione del danno.
L’imputato, inoltre, aveva violato il codice della strada al momento del conseguimento della patente, omettendo di dichiarare al medico la patologia di cui soffriva. Pertanto, è esclusa l’applicabilità dell’art. 85 cit., in quanto tale patologia, unitamente ai farmaci prescritti per fronteggiarla, avrebbero inibito il conseguimento del titolo di guida del trattore.

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