Ordinanza sul divieto di volantinaggio

E infatti la materia oggetto degli atti impugnati riguarda un particolare profilo di organizzazione e gestione del servizio di ritiro e conferimento dei rifiuti. È noto come l’art. 107 del t.u.e.l. riservi alla competenza dei dirigenti l’intera gestione amministrativa dei comuni, con un’ampia formula secondo la quale“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”. La stessa norma individua un limite nelle disposizioni di legge o di statuto che individuano le competenze degli organi di indirizzo politico; limite, che costituisce la traduzione in termini più specifici del principio di distinzione tra gestione, da un lato, e indirizzo e controllo dall’altro. Anche la variazione o la modifica dell’estensione dell’area delle attribuzioni assegnate agli organi di indirizzo è soggetta a rigorosi limiti, poiché l’art. 107 cit. le consente solo se introdotte con disposizione di fonte legislativa e solo se la deroga all’art. 107 sia prevista in modo espresso. Ma anche se non si condivida la rigorosa interpretazione appena esposta, e si ritenga che la distribuzione delle competenze possa essere incisa anche da disposizioni legislative speciali che impongono di concludere, in via di interpretazione sistematica, nel senso che si tratti di norme che introducono ipotesi di deroga al sistema delineato dall’art. 107, deve rilevarsi che nella materia oggetto della vicenda in esame potrebbero venire in gioco esclusivamente le norme di cui all’art. 54 del t.u.e.l. e all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006. Peraltro, entrambe le norme sono inapplicabili alla concreta fattispecie in esame. L’art. 54 cit. subordina il potere di ordinanza del sindaco a diversi presupposti, tra i quali (tipicamente) la necessità e l’urgenza “di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Circostanze che, alla luce della motivazione, non vengono nemmeno allegate o prospettate quali presupposti per l’adozione del provvedimento sindacale impugnato. Anche l’art. 192 del d.lgs. 152/2006 descrive una fattispecie i cui elementi costitutivi non ricorrono nel caso di specie. Il presupposto è costituito, infatti, dall’“abbandono e…deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo” (ovvero dalla “immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”), che ‑ nel disegno della norma ‑ giustifica l’esercizio del potere del sindaco, il quale “dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. Come risulta dalla pur sintetica esposizione in fatto di cui sopra, è del tutto evidente che, nel caso regolato dalla impugnata ordinanza, non ricorre alcuno dei presupposti per l’applicazione dell’art. 192 cit. In definitiva, poiché l’oggetto del provvedimento attiene, almeno per quanto di interesse, “alla regolazione delle modalità di conferimento [di alcune particolari categorie di rifiuti differenziati, ndr] e, quindi, riguarda la concreta gestione e organizzazione di un servizio pubblico, disciplinato da atti normativi di vario livello, la competenza spetta agli organi dirigenziali e non al sindaco” (TAR Sardegna, sez. II, 11.9.2015, n. 1018).

Vedi il testo della sentenza

 

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