Ordinanza sulla “movida” locale

1. È illegittima l’ordinanza con la quale il sindaco è intervenuto a regolamentare in via interinale – in attesa della approvazione da parte del consiglio comunale del “Regolamento sullo sviluppo sostenibile al fine della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago” – l’attività di intrattenimento musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza dei singoli esercizi e di vendita di bevande, e ciò per finalità di tutela della quiete e sicurezza urbana, della salute e incolumità pubblica, prevenendo gli abusi cui la suddetta attività commerciale può causare con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini; ordinanza, la cui efficacia veniva poi ulteriormente prorogata, una volta preso atto della ulteriore mancata approvazione del detto regolamento da parte del consiglio comunale. Risulta palese, nel caso di specie, il reiterato esercizio, da parte del sindaco, del potere contingibile ed urgente che la legge, viceversa, impone sia esercitato in via d’urgenza e con effetti concretamente temporanei. Sull’istituto del potere in argomento, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che è certamente nel potere del sindaco emanare ordinanze extra ordinem allorché si verifichino situazioni eccezionali, impreviste ed imprevedibili come tali autonomamente idonee a ledere o mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini e la sicurezza pubblica (ivi compreso l’inquinamento acustico, o atmosferico, o ambientale), ma deve intendersi fermo il dovere-potere del comune di tutelare e garantire la sicurezza urbana individuando, al fine, le misure più idonee ed adeguate; potere che si manifesta, in via “ordinaria“, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare che spetta interamente ed esclusivamente all’Organo consiliare (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5287 del 27.10.2014). È pur vero che, in linea di principio, il presupposto per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 50 t.u. 18.8.2000, n. 267, è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico e l’igiene, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4968 del 19.9.2012; id. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3007 del 31.5.2013); ma, come opportunamente precisato dal C.G.A., con sent. n. 508 del 29.5.2013, la considerazione della necessità di tutelare il bene della salute e della pubblica incolumità, può e deve orientare le scelte discrezionali della pubblica amministrazione nel rispetto degli altri canoni fondamentali che governano l’azione amministrativa, tra i quali il principio di legalità e quello di proporzionalità, dovendo detta tutela essere assicurata all’interno dei normali procedimenti normativi e amministrativi e attraverso l’adozione di provvedimenti, tipici e nominati. Il che sta a significare che la pur legittima regolazione extra ordinem di certe situazioni non può, dopo un certo limite temporale o una abusata reiterazione, sostituirsi, di fatto, alla regolazione “ordinaria” degli interessi di volta in volta considerati.

2. Legittimamente un’ordinanza sindacale interviene con disposizioni di carattere generale − che peraltro dovrebbero trovare la loro sede naturale all’interno di un regolamento comunale − purché la disciplina dell’ordinanza svolga un ruolo “suppletivo provvisorio”; con la conseguenza che, se gli organi competenti (nello specifico, il consiglio comunale) non intervengono entro un termine ragionevole, la disciplina dell’ordinanza diventa cedevole nel tempo, in quanto l’accertamento di una situazione di disagio collettivo (in quella fattispecie ex d.m. 5.8.2008 in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana) ha una stabilità inversamente proporzionale alla rapidità di intervento riconosciuta al sindaco (TAR Brescia con sent. n. 284 del 22.3.2013).

Vedi il testo della sentenza

 

 

Ti potrebbe interessare: 

Scia, silenzio assenso e conferenza di servizi

di Saverio Linguanti

Guida all’utilizzo della SCIA 
nelle attività economiche, 
nei procedimenti 
di polizia amministrativa 
e nell’edilizia.

Per maggiori informazioni >CLICCA QUI<

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *