Parere in tema di benefici ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Pubblichiamo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di benefici ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per la concessione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 occorre riferirsi alla residenza della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio.

Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l’amministrazione può considerare anche la dimora temporanea attestata però mediante la relativa dichiarazione sostitutiva.

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