Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di trattenimento (parte II)

L’attività di controllo nelle attività di intrattenimento e spettacolo non può essere svolta in forma libero-professionale. Ciò significa che il soggetto dovrà essere dipendente o del locale nel quale lavora, ed in relazione a questo non esistono limitazioni o vincoli per le forme contrattuali da utilizzare (ad esclusione dell’incarico libero-professionale) o dovrà essere dipendente dell’Istituto di Vigilanza che offre tali servizi ai clienti.

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