Personale: da part time a full time

L’ARAN in un recente orientamento applicativo risponde ad un quesito in merito alla possibilità di passare da part time a full time. Il caso riguarda un dipendente che è passato, per effetto di un processo di mobilità, da un Comune in cui lavorava a tempo pieno a uno in cui lavora a tempo parziale e ora vuole tornare full time.

Domanda
Un dipendente comunale, assunto originariamente, nel 2006, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, transitato nel 2010 per effetto di un processo di mobilità, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, presso altro comune, dove presta servizio a tempo parziale, in forza di un contratto stipulato all’atto del trasferimento, ha diritto a ritornare a tempo pieno, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, presso l’ente dove attualmente presta servizio, ove ne faccia richiesta?

Risposta
In materia, si ritiene utile precisare quanto segue.
L’art. 4, comma 14, del CCNL del 14.9.2000, prevede espressamente che  “I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.”
Pertanto, in base alla disciplina contrattuale, il dipendente che ha ottenuto, a suo tempo, la trasformazione potrà sempre tornare a tempo pieno, nel rispetto delle previsioni sopra richiamate.
Si tratta, quindi, di una disciplina generale che trova applicazione a favore di qualunque lavoratore che abbia trasformato in precedenza il suo rapporto da tempo pieno a tempo parziale, garantendo allo stesso comunque il possibile ritorno a tempo pieno, alla scadenza del biennio ed anche in soprannumero, o anche prima in presenza del presupposto della disponibilità del posto in organico.
Proprio, perché trattasi di una disciplina generale, si ritiene che la stessa, nel rispetto di quanto sopra detto, non possa non trovare applicazione anche nel caso prospettato, nel quale il lavoratore ha comunque trasformato il suo rapporto da tempo pieno a tempo parziale presso un nuovo ente, a seguito di un processo di mobilità volontaria dello stesso.

Orientamenti applicativi ARAN 20/3/2018 n. RAL_1962

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