Esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo liquidi biologici in caso di omicidio stradale

Vista l’introduzione dei reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis (omicidio stradale e lesioni stradali personali gravi e gravissime), in particolare le loro forme aggravate qualora il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica dovuto all’uso di stupefacenti al momento dei fatti, la Procura della Repubblica di Venezia ha ricordato l’introduzione della possibilità di procedere all’esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo di liquidi biologici.

La direttiva chiarisce che, in caso di uno dei reati sopra riportati, qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi a prelievo, si procede come segue:

  • – la polizia giudiziaria informerà immediatamente il pubblico ministero di turno dell’opposto rifiuto fornendogli ogni elemento utile alle sue valutazioni, al fine di ottenere, anche oralmente l’autorizzazione all’accompagnamento e all’esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo;
  • – il pubblico ministero, sussistendone i presupposti, disporrà lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato ovvero, in caso di urgenza, provvederà oralmente confermando il provvedimento per iscritto in un secondo momento;
  • – la polizia giudiziaria, darà notizia del provvedimento e delle operazioni da compiersi al difensore dell‘interessato, anche designato di ufficio, che ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni;
  • – l’ufficiale di polizia giudiziaria procederà all’accompagnamento presso la struttura competente per le operazioni (in caso di necessità l’accompagnamento può essere svolto anche da agenti, mentre durante il prelievo è richiesta la presenza di un ufficiale);
  • – le attività materiali necessarie al compimento del prelievo saranno svolte dagli agenti senza coinvolgimento del personale sanitario;
  • – a seguito di queste saranno effettuati i dovuti prelievi;
  • – eventuali interventi terapeutici saranno di competenza del personale sanitario, al fine di curare il benessere del soggetto;
  • – la polizia giudiziaria dovrà redigere verbale, dando atto delle comunicazioni con il pubblico ministero, dell’interlocuzione con la persona accompagnata e con il difensore e delle conseguenti operazioni di prelievo.

Per ulteriori chiarimenti consulta la Direttiva della Procura della Repubblica di Venezia, prot. 2015/17

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