Reati urbanistici: demolizione di manufatto accertato come abusivo anche se trasferito a terzi

La Corte di Cassazione ha ribadito il concetto per cui “in tema di reati edilizi, l’esecuzione dell’ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell’accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall’alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo” poiché l’ordine di demolizione “avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l’avente causa, se estraneo all’abuso, potrà rivalersi nei confronti del dante causa, o dei suoi eredi, a seguito dell’avvenuta demolizione. Infatti l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato”.
Di conseguenza, “l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, legittimamente adottato, deve essere eseguito nei confronti del proprietario dell’immobile indipendentemente dall’essere egli stato anche autore dell’abuso”.
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 45433 del 27.10.2016

 

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