Reato di omicidio colposo: ricostruzione solida della condotta in violazione al C.d.S. esclude la "serie sfortunata di tragiche circostanze" - Polnews

Reato di omicidio colposo: ricostruzione solida della condotta in violazione al C.d.S. esclude la “serie sfortunata di tragiche circostanze”

Il caso in oggetto riguarda sinistro verificatosi per avere l’imputato, alla guida di un’autovettura, attraversando a velocità eccessiva un centro abitato in ore notturne, perso il controllo del veicolo, così andando ad urtare contro una autovettura parcheggiata irregolarmente su di un marciapiede a destra rispetto alla direzione di marcia percorsa, quindi rimbalzando sul lato sinistro della carreggiata ed andando a cozzare contro un cassonetto dell’immondizia che, spostatosi per effetto dell’urto, travolgeva un pedone, che riportava lesioni personali che ne determinavano la morte. 

Per i giudici della Suprema Corte, colui che, attraversando ad alta velocità un centro abitato, perda il controllo del veicolo e vada a collidere con mezzi e cose, non può richiamare una serie sfortunata di tragiche coincidenze, allorchè, tramite i rilievi della Polizia Municipale e l’esito della consulenza tecnica del PM a fondamento del convincimento giudiziale, viene ricostruito in maniera solida e coerente la condotta dell’imputato in violazione di plurimi precetti del codice della strada come causa esclusiva della morte del pedone. 

Inoltre, il riferimento apodittico all’orario di conferimento dei rifiuti è destituito di qualsiasi fondamento, se non altro perché, anche ove mai fosse dimostrata (ciò che non è) la sussistenza di una disciplina sulla raccolta dei rifiuti urbani nel senso vagamente evocato dal ricorrente, si tratterebbe comunque di un insieme di regole non certo volte a prevenire eventi del tipo di quello che si è verificato e in ogni caso non idonea a scriminare colui che, attraversando ad alta velocità un centro abitato, perda il controllo del veicolo e vada a collidere con mezzi e cose. 

Consulta il testo della Sentenza della Corte di Cassazione 1.6.2016 n. 23172

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