Responsabilità dell’ente proprietario della strada: il concorso di colpa

Il comportamento del danneggiato viene astrattamente considerato per mitigare la responsabilità del custode della cosa.
Val la pena dare conto della circostanza che la giurisprudenza considera tale elemento quasi sempre ininfluente per consentire l’esonero di dette responsabilità.
In questa sede ci limitiamo ad osservare, in termini generali, che l’art. 2056 c.c. ne ammette la rilevanza, richiamando gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. per la determinazione del danno.
Giova ricordare che, rispetto alla giurisprudenza risalente, oggi è possibile dare conto di una innovativa teoria secondo la quale l’ipotesi del concorso colposo del danneggiato è astrattamente ravvisabile anche nell’ipotesi di responsabilità di cosa in custodia e non solamente nell’ipotesi della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c.

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