Revisione della patente di guida

Se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell’infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 del codice.
Nel caso di specie: la ricorrente, guidando ad alta velocità, ha invaso l’opposta corsia di marcia, andando a collidere con un autocarro, riportando lesioni e causando ingenti danni ai due veicoli coinvolti.
Questa violazione, per la sua indubbia gravità, giustifica, di per sé sola, l’insorgere di dubbi sulla persistenza dell’idoneità tecnica della ricorrente e integra una sufficiente motivazione della decisione dell’amministrazione di sottoporla ad esame di idoneità.

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