Revoca della patente di guida nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza

Il caso. Il Magistrato di Sorveglianza di Ancona disponeva che l’interessato venisse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, in conseguenza di ciò il Perfetto di Ancona con provvedimento decretava la revoca della patente di guida nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza nel rispetto dell’art. 120, comma 2, C.d.S.. Tale norma, infatti, al comma 2 prevede che «fermo restando quanto previsto dall’art. 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida (…)».
L’interessato procede ad impugnare la decisione davanti al TAR Marche.

Il TAR ha evidenziato che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, sia civile che amministrativa, il provvedimento del Prefetto di revoca della patente in dipendenza di misure di sicurezza personali è «espressione di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma costituisca un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma» (Cass. n. 10406/14; TAR Lazio n. 548/18).
Secondo il Tribunale Regionale tale orientamento potrebbe essere rivisto alla luce della decisione della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 22/18, ha dichiarato l’illegittimità dell’art 120 cit. – con riguardo all’ipotesi di condanna per i reati di cui all’art. 73 e 74 del T.U. stupefacenti – nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede”, invece che “può provvedere” alla revoca della patente.

Secondo il TAR Marche la declaratoria di illegittimità del citato articolo, affermata con riferimento ai reati in materia di sostanze stupefacenti, potrebbe essere estesa alla questione della sentenza in commento riguardante l’applicazione di misure di sicurezza personali.
Concludono i Giudici amministrativi, «l’automatismo delineato dall’art. 120, comma 2, C.d.S. risulterebbe infatti irragionevole di fronte alla molteplicità di situazioni (pericolosità del soggetto più o meno grave) e di misure di sicurezza che potrebbero essere applicate (più o meno rigorose e più o meno protratte nel tempo)».
Per tali motivi il TAR Marche ha disposto la sospensione del giudizio e ha ordinato che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale.

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