Rivendita di monopoli: legittimo il trasferimento fuori zona se rispetta la capillarità

E’ legittima l’autorizzazione al trasferimento fuori zona di una rivendita di generi di monopoli, concessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche se lo spostamento può causare conseguenze negative in termini di redditività: l’unico elemento che deve orientare l’amministrazione è la capillarità, intesa come adeguata diffusione del servizio, e non il mantenimento di rendite di posizione acquisite nel tempo dai titolari delle rivendite esistenti.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la vendita di generi di monopoli è strutturata secondo “un sistema nel quale l’interesse commerciale dell’esercente deve soggiacere a quello pubblico di carattere fiscale connesso alla vendita di generi di monopolio” (cfr. Cons. St., sez IV, sent. n. 4811/2014). Pertanto “l’Amministrazione, nel concedere l’autorizzazione al trasferimento “fuori sede”, ha ritenuto prevalenti le finalità di adeguata diffusione del servizio e di massimizzazione del gettito erariale, in quanto l’interesse dei privati a non vedersi ridotto il ricavato della rivendita dei generi di monopolio è certamente subordinato rispetto all’interesse pubblico primario.”
Leggi la sentenza Consiglio di Stato 22.09.2016 n. 3916 

 

 

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