Senza patente, mente agli agenti pensando di scamparla

L’imputato, accusato ai sensi degli articolo 48 e 479 c.p., ricorreva in Cassazione deducendo che i pubblici ufficiali, indotti in errore, avrebbero avuto il potere-dovere di verificare se quanto loro dichiarato rispondesse o meno a verità.

La Corte di Cassazione sottolinea che:

– ai sensi dell’art. 180, comma 8, c.d.s., il dichiarante si sarebbe dovuto presentare, entro un termine assegnatogli, per esibire la patente di cui aveva affermato di essere titolare: in caso negativo, avrebbe subito, in aggiunta ad altra sanzione amministrativa, anche quella prevista per l’accertata ed oggettiva mancanza del documento; 

– la fattispecie di reato prevista dagli artt. 48 e 479 c.p.presuppone che, nella parte in cui l’atto pubblico viene formato sulla scorta delle dichiarazioni rese dal privato, esso sia destinato, come previsto dall’ultima ipotesi dell’art. 479 c.p., a “provare la verità” di quanto forma oggetto di tali dichiarazioni.

Per questi motivi la Corte rimanda la decisione ai giudici di merito.

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