Sicurezza pubblica

Prostituta viene allontanata con foglio di via obbligatorio del Questore: pericolosa perchè esercitava la prostituzione in atteggiamenti definiti ‘adescatori e scandalosi’, nonostante la presenza in loco di civili abitazioni.
La Suprema Corte ha affermato che lì dove il provvedimento amministrativo di cui all’art. 2 legge n.1423 del 1956 (foglio di via obbligatorio) sia motivato con esclusivo riferimento all’attività di prostituzione è doverosa la sua disapplicazione da parte del giudice penale.
La motivazione della decisione impugnata risulta del tutto carente e inadeguata perchè ritiene pericolosa l’imputata sulla base della probabile ed eventuale commissione di reati quali coinvolgimento di minori o realizzazione di atti osceni in luogo pubblico e dunque valorizzando indicatori generici e non soggettivizzati, posto che dagli atti non era dato scorgere alcuna condotta diversa dalla ordinaria attività di offerta delle prestazioni sessuali.  

Vedi il testo della sentenza

 

 

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di Elena Fiore

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