Sinistro stradale

L’imputato ricorreva per Cassazione, deducendo l’ inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per avere la Corte di merito ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall’imputato contra se e per averle poste a fondamento del giudizio di responsabilità.
Le dichiarazioni in argomento erano state rese da L.V. ai Carabinieri in fase di sommarie informazioni, ma senza l’assistenza del difensore e senza la formulazione degli avvisi ex artt. 63, 64 ss e 350 c.p.p..
La Suprema Corte, nel rigettare il motivo di doglianza, ha chiarito come l’art. 350, comma 7, c.p.p. consente che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dall’indagato siano pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e anche nel giudizio abbreviato, attesa la natura peculiare di quest’ultimo.

Inoltre la Corte di Cassazione, ricorda che il principio generale di cautela ex art. 140 Codice della Strada si sostanzia in tre obblighi comportamentali a carico del conducente:
1) ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
2) mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
3) prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Si tratta di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, in quanto il conducente ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
La Corte, infine chiarisce che il conducente del veicolo è esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo, imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale del pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento.

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