Sinistro stradale: violazione dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza

Il caso. Il Tribunale di Monza condannava l’imputato per i reati di cui all’art. 189, comma 6 e comma 7 C.d.S. perché, rimanendo coinvolto in un sinistro stradale, non ottemperava all’obbligo di fermarsi dandosi alla fuga ed in questo modo, inoltre, violava l’obbligo di prestare assistenze ai terzi rimasti feriti a causa del sinistro.

Dalle testimonianze dei danneggiati era emerso che l’imputato fosse sceso dell’auto ma poi con la scusa di compilare il modulo della c.d. costatazione amichevole si era allontanato e, risalendo in auto, si era dato alla fuga senza fornire le proprie generalità; quest’ultime successivamente fornite da un testimone che conosceva l’imputato.

La Suprema Corte ribadisce che l’obbligo di fermarsi sul luogo dell’incidente, ai sensi dell’art. 189, comma 6, C.d.S. continua per tutto il tempo necessario ai fini dell’identificazione del conducente e per lo svolgimento degli accertamenti sulle modalità dell’incidente. Per questo motivo non può accogliersi la doglianza dell’imputato che sostiene di essersi inizialmente fermato e che in ogni caso le sue generalità siano state fornite attraverso un suo conoscente.

Consulta la sentenza n. 29114/2018, Cassazione penale

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