Sospensione della patente in caso di guida in stato d’ebbrezza: sanzione accessoria o misura cautelare?

La Corte di Cassazione, interrogandosi sulla natura della sanzione accessoria della sospensione provvisoria della patente di guida ai sensi degli artt. 186, comma 2, lett. b) e 223, comma 1, C.d.S., ricorda che tale provvedimento è disposto dal prefetto ed ha il limite massimo di due anni, con finalità di tutela immediata dell’incolumità dei cittadini e dell’ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.

Diverso è il caso di cui all’art. 186, comma 9, C.d.S. Trattasi infatti di sospensione cautelare che il prefetto adotta sino all’esito della visita medica, e presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La finalità del provvedimento è evidentemente diversa e risiede nell’esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l’idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente.

Consulta la Sentenza 16051 del 27.6.2017, Corte di Cassazione

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