Spray urticante non conforme alla disciplina regolamentare ministeriale

Il caso oggetto della sentenza in commento riguarda la commercializzazione delle bombolette “da autodifesa”, contenenti uno spray urticante.

Integra la contravvenzione di fabbricazione o commercio non autorizzato di armi la condotta consistente nel detenere e mettere in commercio tramite internet alcune bombolette contenenti spray urticante non conformi alla disciplina regolamentare ministeriale di cui al D.M. 12 maggio 2011, n. 203.

La Cassazione puntualizza che il decreto ministeriale ha lo scopo di individuare le condizioni in presenza delle quali uno strumento “da difesa” può costituire un pericolo per la incolumità pubblica.
Il decreto citato contiene una minuziosa sfilza di parametri (quantità del principio attivo urticante contenuto nello spray, capacità della bomboletta, gittata utile dello spruzzo, ecc.) che non devono essere superati, pena l’illegalità dello strumento e la perseguibilità penale della sua produzione o commercio.

Consulta la sentenza n. 18481/2018, Cassazione penale

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