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Guida in stato di ebbrezza: sì al prelievo ematico senza il consenso dell’interessato
Cassazione penale, sentenza 4/9/2017, n. 39881: il prelievo ematico in pronto soccorso non richiede il consenso dell'interessato

L’automobilista lamentava la violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione alla questione dell’utilizzabilità delle analisi del sangue effettuate sulla sua persona presso il pronto soccorso, dopo il verificarsi del sinistro nel quale lo vedeva coinvolto, senza che gli fosse dato avviso di tale prelievo e della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Per la Corte il prelievo ematico che i sanitari compiono autonomamente in esecuzione di protocolli ordinari di pronto soccorso non si configura come un atto di polizia giudiziaria indifferibile e urgente se mancano indizi di reità a carico del soggetto coinvolto nel sinistro stradale e, quindi, non necessita dell'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un legale né richiede un indispensabile consenso preventivo.

Respinto il ricorso dell’automobilista condannato per essersi messo alla guida ubriaco.

Consulta la sentenza n. 39881/2017, Cassazione penale


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