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Modifiche al codice della strada
In Gazzetta Ufficiale la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che modifica gli articoli 84 e 201 del Codice della Strada

In Gazzetta Ufficiale la Legge  4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che modifica gli articoli 84 e 201 del Codice della Strada.

L’entrata in vigore è prevista per il 29 agosto 2017, salvo per quanto riguarda alcune disposizioni che entreranno in vigore alle scadenze previste dalla stessa legge, ovvero con la pubblicazione dei necessari decreti attuativi.

La legge interviene in vari settori e, per quanto di interesse:

- assicurazione dei veicoli,
- codice della strada,
- notifiche di atti giudiziari (compresi i verbali per violazioni del codice della strada).

In particolare, per quanto riguarda il codice della strada, sono state aggiunte le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis dell’articolo 201 è aggiunta la seguente lettera:

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:

«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».


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