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Opere edilizie temporanee: sono ammissibili solo per un uso realmente precario (non più di 90 giorni)
Corte di Cassazione, sentenza n. 2438/2017 del 23 maggio: i giudici confermano la legittimità dell’ordinanza di ripristino dei luoghi emessa nei confronti di un opera temporanea protrattasi oltre i limiti di tempo ammissibili

Quando serve il permesso di costruireCome abbiamo visto recentemente, il permesso di costruire è necessario in tutti quei casi in cui si procedere a un intervento di nuova costruzione, che trasformi l’edilizia e l’urbanistica del territorio. Ad esempio, una tenda parasole o un pergolato (se facilmente rimovibile) sono edificabili anche senza permesso.

Lo stesso vale anche per strutture destinate a soddisfare esigenze limitate nel tempo. Queste strutture devono però essere rimosse entro un termine di 90 giorni dalla loro edificazione. Lo ribadisce il Consiglio di Stato, che ricorda che “le opere dirette a soddisfare esigenze obiettive e contingibili e temporanee sono oggi legislativamente considerate come attività libere, ma debbono essere sempre rimosse entro novanta giorni dalla loro realizzazione”. Legittima quindi l’eventuale ordinanza di ripristino dei luoghi. Qualora le esigenze temporanee di chi ha eseguito il manufatto perdurino oltre il termine di legge, essi dovranno richiedere un idoneo titolo abilitativo.

Consulta la Sentenza n. 2438 del 23 maggio 2017, Consiglio di Stato 


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