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In caso di sinistro, la persona trasportata può sempre invocare la responsabilità del conducente
Corte di Cassazione, sentenza n. 16477/2017: la Corte di Cassazione ricorda un importante principio di diritto relativo ai passeggeri infortunatisi a causa di un sinistro stradale

La Corte di Cassazione, nell’affrontare il caso di un sinistro che ha coinvolto due auto, di cui una rimasta non identificata, ricorda un importante principio di diritto: "La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato".

Peraltro, continua la Corte, sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve a maggior ragione ritenersi che l'art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall'esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata.

Consulta la Sentenza n. 16477/2017, Corte di Cassazione


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