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Esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo liquidi biologici in caso di omicidio stradale
Procura della Repubblica di Venezia, direttiva 2015/17: direttiva in materia di accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata allÂ’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Vista l’introduzione dei reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis (omicidio stradale e lesioni stradali personali gravi e gravissime), in particolare le loro forme aggravate qualora il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica dovuto all’uso di stupefacenti al momento dei fatti, la Procura della Repubblica di Venezia ha ricordato l’introduzione della possibilità di procedere all’esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo di liquidi biologici.

La direttiva chiarisce che, in caso di uno dei reati sopra riportati, qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi a prelievo, si procede come segue:

Per ulteriori chiarimenti consulta la Direttiva della Procura della Repubblica di Venezia, prot. 2015/17


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