MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Omicidio colposo stradale: alcolizzato, dedito all’assunzione di stupefacenti e non in riabilitazione. Niente patteggiamento
Il Tribunale di Genova respinge una richiesta di patteggiamento: impossibile concedere la pena minima di cui all’art. 589 del Codice Penale data l’estrema gravità del fatto

Il giudizio riguarda una richiesta di patteggiamento per omicidio colposo ai sensi dell’articolo 589 del Codice Penale. Il giorno in cui è avvenuto il sinistro, fatale, l’imputato circolava ancora in preda dei fumi dell’alcool assunto la notte precedente, sotto l’effetto di stupefacenti e la stessa mattina dei fatti aveva assunto altre sei birre tanto da riportare ancora un tasso alcolemico molto alto, e per giunta in ascesa, essere malfermo sulle gambe e proferire frasi sconnesse.

Impossibile per i giudici del Tribunale accettare la richiesta della difesa, che chiede l’applicazione della pena base per il reato di cui all’art. 589 C.P. Questa non appare congrua rispetto all’estrema gravità del fatto, anche considerando l’attuale situazione del reo. “Non risulta”, infatti, “che egli abbia intrapreso un percorso di riabilitazione tale per cui possa escludersi il rischio di reiterazione di comportamenti analoghi. Peraltro dagli atti risulta avere precedenti di polizia per manifesta ubriachezza, detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato ed essere stato contravvenzionato moltissime volte per violazioni al Codice della Strada”.

Tali elementi rendono negativa ogni previsione sul futuro del soggetto, impedendo il patteggiamento e ogni tipo di sospensione condizionale della pena.

Consulta la l’Ordinanza 7.2.2017, Tribunale di Genova


www.polnews.it