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Sorpasso: se non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza bisogna sempre desistere
Corte di Cassazione, n. 23079, 11.5.2017: sorpassa con un autoarticolato un motociclo che procede zigzagando e il cui conducente è in stato di ebbrezza. La colpa del sinistro che ne consegue è da riassegnare

Il conducente di un autoarticolato si ritrova a seguire un motociclo che procede a bassa velocità e con andamento ondivago. Avendo realizzato che, per questi motivi, la manovra di sorpasso si presentava particolarmente insidiosa (lo zigzagare infatti rendeva palese il pericolo di un contatto) il conducente dell’autoarticolato aveva l’obbligo di desistere, non sussistendo le necessarie condizioni di sicurezza.

Questo è quanto ricordato dai Giudici della Cassazione con la sentenza n. 23079/17. Oltre ad aver effettuato il sorpasso del motociclo pur avendo constatato che lo stesso procedeva zigzagando con fare incerto, l’imputato si era spostato all’interno dell’opposta corsia di marcia pur in presenza di un divieto di una tale manovra, creando pertanto motivo di turbativa anche per i conducenti dei veicoli provenienti dall’opposta corsia di marcia.

L’art. 148, comma 3, C.d.S., prevede che il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Appare evidente che nel caso in specie non ci si sia conformati a tali regole.

Secondo i giudici è chiaro che l’affiancamento tra i mezzi rappresentò motivo di turbativa e di ostacolo alla marcia del motociclista, tanto da potersi sostenere che il sinistro non sarebbe occorso qualora il conducente dell’autoarticolato avesse desistito, come gli imponevano comuni regole di prudenza e le specifiche disposizioni del codice della strada, dal portare a termine la manovra di sorpasso. La responsabilità è quindi da spartire nuovamente fra i due attori, tenuto conto dello stato di ebbrezza del primo e dell’avventatezza del secondo.

Consulta la Sentenza n. 23079/17, Corte di Cassazione

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