MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Omicidio colposo stradale: anche in caso di patteggiamento la patente di guida va sospesa
Corte di Cassazione, Sentenza n. 18810/17: anche qualora venga chiesta il patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere sempre applicata in caso di omicidio colposo stradale

La Corte di Cassazione interviene a riguardo di un ricorso avverso ad una Sentenza di patteggiamento per omicidio colposo stradale. Secondo il ricorrente il giudice avrebbe erroneamente omesso di applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente, da applicarsi nonostante l’art. 444 C.P.P. (“applicazione della pena su richiesta”).

I giudici accolgono il ricorso. Con la sentenza di patteggiamento vanno infatti applicate le sanzioni amministrative accessorie, a differenza di quanto accade per le pene accessorie e le misure di sicurezza diverse dalla confisca. Ne consegue che, in caso di omicidio colposo stradale ai sensi degli artt. 589 comma 1 e 2 del Codice Penale, debba essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 C.d.S. e ciò perfino se essa sia stata già disposta dal prefetto. La durata della sospensione già scontata poi andrà sottratta dal tempo stabilito dal giudice.

Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non può essere oggetto dell'accordo fra le parti. Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato non contestata dalle parti.

Consulta la Sentenza n.18810 del 18.4.2017, Corte di Cassazione


www.polnews.it