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Il proprietario del locale è responsabile degli schiamazzi dei clienti nelle vicinanze?
Cassazione, sentenza n. 22142/17: il proprietario di un locale deve controllare anche i rumori prodotti dai clienti allÂ’esterno dello stesso

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 22142/17) il gestore della discoteca che permette ai clienti di produrre schiamazzi fastidiosi al di fuori del proprio locale ne risponde penalmente. Egli ha infatti la responsabilità di adottare misure che impediscano il disturbo della quiete pubblica, anche qualora a causarlo siano persone fuori dai locali ma la cui presenza sia comunque riferibile allo stesso.

In sede di ricorso l’uomo sostiene che il tribunale avrebbe “erroneamente ascritto all'imputato, gestore di un esercizio pubblico, gli schiamazzi prodotti dagli avventori del medesimo locale all'uscita della discoteca e i rumori derivanti dalle autovetture dei clienti. In particolare, la corte triestina avrebbe per un verso affermato, erroneamente, l'esistenza di un potere di controllo del titolare dell'esercizio anche sulle condotte compiute, all'esterno del locale, dalla propria clientela; e, per altro verso, avrebbe ritenuto insufficienti le misure organizzative adottate” al fine di impedire gli eventi.

Il ricorso è respinto, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in capo al titolare di un esercizio pubblico, l'esistenza di una posizione di garanzia cui è correlato l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela. Questo obbligo si sostanzia nel doveroso esercizio di un potere di controllo ed è pacificamente configurabile a carico del titolare di una attività commerciale aperta al pubblico rispetto alle condotte poste in essere da parte dei suoi clienti che si trovino all'interno del locale. Lo stesso vale però anche per gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori all'esterno del locale, potendo il titolare ricorrere ai più vari accorgimenti, dagli avvisi alla clientela all'impiego di personale dedicato, dalla somministrazione delle bevande soltanto in recipienti non da asporto, in modo che esse vengano consumate all'interno del locale, fino al ricorso all'autorità di polizia.

Nel caso particolare l’imputato avrebbe preso alcuni accorgimenti, consistiti nell'apposizione, all'entrata del locale, di un apposito cartellone. Queste misure non sono state ritenute sufficienti, non avendo sortito alcun concreto effetto sui disturbi recati dalla clientela.

Il ricorso è respinto e il gestore del locale condannato a un mese e dieci giorni di arresto.

Consulta la Sentenza n. 22142 del 8.5.2017, Corte di Cassazione


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