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Ubriaco alla guida dello scooter: il veicolo è da confiscare?
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13511 del 20.3.2017, esamina il caso di una violazione di cui all’art. 186 C.d.S., definendo meglio il concetto di “proprietà” del veicolo

Pizzicato a guidare ubriaco lo scooter del fratello, viene condannato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, lettera C. Il tasso alcolico registrato è fra i 2,50 e i 2,59 grammi per litro. Il Gip procede a comminare una sanzione amministrativa pari a 1.000€, ad applicare la pena di quattro mesi di arresto e a ordinare la confisca del ciclomotore sequestrato unitamente alla sospensione della patente di guida.

La difesa presenta ricorso in Cassazione, in particolare in merito alla confisca del veicolo. Questa non poteva essere disposta in quanto il mezzo non apparterrebbe all’imputato ma al fratello, persona estranea al reato.

Il concetto di proprietà del veicolo

Il verbale redatto dagli agenti di Polizia Locale indica correttamente che il ciclomotore, stando ai documenti, risulta essere di proprietà del fratello del ricorrente. I giudici, però, intervengono sul tema per chiarire il concetto di proprietà:

“la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali”

Non è quindi sufficiente un controllo del documento di proprietà per stabilire se il veicolo sia o meno da confiscare, ma è necessaria un’ulteriore indagine atta a stabilire chi abbia la reale disponibilità del veicolo e lo utilizzi quotidianamente. I giudici procedono quindi ad annullare la sentenza impugnata e a rinviare al tribunale per un nuovo esame.

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Consulta la Sentenza n. 13511 del 20.3.2017, Corte di Cassazione


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