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Getto pericoloso di cose: è reato asfissiare i vicini con gli odori della propria cucina
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 14467 del 24 marzo 2017, intervenendo in un caso di ricorso ad una condanna ai sensi dell’art. 674 del Codice Penale

Fritto, sugo e effluvi maleodoranti ed appestanti molestavamo continuamente gli inquilini del terzo piano di un condominio, che visto il reiterarsi della cosa hanno deciso di querelare una famiglia abitante sotto di loro, rea di cucinare continuamente cibi particolarmente “odorosi”. Il reato ascrittogli? Getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 del Codice Penale, che punisce chiunque getti o versi cose atte ad offendere o imbrattare, comprendendo anche gas, vapori e fumi.

Inutile il ricorso proposto: le testimonianze delle persone offese sono risultate estremamente coerenti, oggettive ed esposte con razionalità, senza enfatizzazioni inutili o marcature. I cattivi rapporti di vicinato che intercorrono fra le due famiglie non bastano a screditare il racconto fornito che, congiunto all’ispezione professionale della canna fumaria richiesta dagli offesi (che ha accertato una fessurazione verticale, causa della fuoriuscita degli effluvi) prova la colpa degli imputati e persuade la Corte a confermare la condanna al pagamento di un ammenda.

Consulta la Sentenza n. 14467 del 24 marzo 2017, Corte di Cassazione


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