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Conservazione dati cronotachigrafi: lÂ’ispettorato del lavoro pubblica una nuova circolare a riguardo
Diamo notizia della circolare prot. 1 pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 9.2.2017, avente ad oggetto “Indicazioni operative in merito alla modalità di tenuta della documentazione dei cronotachigrafi in caso di annotazione della lettera P sul Libro Unico del Lavoro

L’ispettorato del lavoro risponde, con la circolare prot. 1/2017, ad alcune richieste di chiarimenti in merito alla modalità di tenuta dei dischi dei cronotachigrafi in relazione alla Registrazione nel Libro Unico del Lavoro dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili con la lettera “P”. In particolare: qual è il termine di conservazione obbligatoria delle registrazioni cronotachigrafiche?

I dischi cronotachigrafici devono essere obbligatoriamente conservati per 12 mesi dalla loro utilizzazione, come indicato dal Regolamento CE n. 561 del 2006, con l'art. 10, par. 5, lett. a) - ii).

La circolare riguarda anche la registrazione dell’orario lavorativo svolto all’interno del Libro Unico del Lavoro. Viene chiarito che “è possibile l'inserimento delle ore effettivamente lavorate entro 4 mesi dallo svolgimento delle stesse, congiuntamente agli elementi variabili della retribuzione”. Nel frattempo si indicherà la presenza del lavoratore con una “P” sul registro delle presenze. I cronotachigrafi verranno poi utilizzati come prova dell’effettiva prestazione lavorativa fornita.

La conservazione del Libro Unico influenza quella dei cronotachigrafi?

Il Libro Unico di cui sopra deve essere però conservato per 5 anni. Questo significa che i cronotachigrafi utilizzati come prova delle ore di lavoro svolto vanno conservati per lo stesso tempo?

No. Su questo la circolare è molto chiara, elencando una serie di scadenze e termini minimi di conservazione che qui riassumiamo:

Consulta il testo della circolare prot. 1, 9.2.2017, dell'Ispettorato del Lavoro


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