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Provvedimento di revisione della patente di guida: non basta unÂ’infrazione al C.d.S. per motivarlo
Lo afferma il TAR Calabria con la Sentenza n.81 del 1.2.2017, accogliendo il ricorso di un uomo colpevole di aver causato un sinistro stradale non avendo rispettato un segnale di stop

L’imputato, colpevole di non essersi fermato allo stop e di avere così causato un sinistro in cui un altro conducente aveva riportato lievi lesioni, ricorre contro il provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, comma 1, C.d.S. Il motivo di ricorso è l’assenza di adeguata motivazione: l’Amministrazione non avrebbe esplicitato le ragioni per cui in seguito all’incidente sarebbe giustificato sollevare dubbi riguardo alla persistenza delle idoneità tecniche e psico-fisiche alla guida.

La natura del provvedimento di revisione è cautelare, non sanzionatoria

Il giudice, nel procedere all’accoglimento del ricorso, ricorda la natura che muove il provvedimento di revisione della patente: la giurisprudenza è concorde nel ritenere che si tratti di un provvedimento privo di valenza sanzionatoria e con natura preminentemente cautelare, posto a presidio della sicurezza della circolazione”.

Quanto sopra riportato non solleva l’autorità dall’obbligo di chiarire, con riferimento alle singole fattispecie, le ragioni che hanno portato all’insorgere del legittimo dubbio sulla permanenza dei prerequisiti fondamentali alla guida che non possono essere indagati in seguito a ogni tipologia di sinistro. La motivazione dev’essere accurata e fondata su elementi oggettivi e accertati.

Mancato lo stop? Nessuna revisione della patente

Il provvedimento a cui l’imputato presenta ricorso non riporta alcuna motivazione che lo giustifichi. Inoltre, le circostanze del sinistro (il mancare uno stop e l’entrare in collisione con un’altra auto in particolare) possono tutt’al più portare alla contestazione della violazione dell’art. 189 C.d.S. ma non alla richiesta di revisione della patente.

“In particolare”, concludono i giudici, “l’Autorità procedente è tenuta a chiarire in base a quali specifiche considerazioni si è formato il dubbio circa la persistenza degli elementi di cui si è detto.”

Consulta la Sentenza n. 81, TAR Calabria, 1.2.2017


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