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Responsabilità in materia di deposito incontrollato di rifiuti
La Corte di Cassazione III sez. pen. con sentenza n. 27911del 25 Giugno 2019 ha ribadito il principio secondo il quale il proprietario di un’area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell’illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull’osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale  e ciò in quanto, in tema di rifiuti, la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione.  (continua)

La Corte di Cassazione III sez. pen. con sentenza n. 27911del 25 Giugno 2019 ha ribadito il principio secondo il quale il proprietario di un?area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell?illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull?osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale  e ciò in quanto, in tema di rifiuti, la responsabilità per l?attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione. E? stato, infatti, affermato che risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un?attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo, anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), l?obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell?autorizzazione per l?attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo. Con tale sentenza la Corte ha ritenuto superata la posizione che la giurisprudenza di legittimità aveva assunto in passato secondo la quale, in tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità del soggetto avente la disponibilità di un?area sulla quale terzi abbiano abbandonato rifiuti è configurabile soltanto qualora venga accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto, ovvero per una condotta di compartecipazione agevolatrice, non sussistendo in questo caso una posizione di garanzia in capo allo stesso. Infatti, nel caso il proprietario conceda, in tutto o in parte, a terzi beni immobili in uso per l?esercizio di un?attività dalla scaturisca una produzione di rifiuti, detta attività deve ritenersi soggetta ad autorizzazione cosicché incombe sul proprietario l?obbligo, anche al fine di assicurare la funzione sociale riconosciuta dall?articolo 42 Costituzione al diritto di proprietà, di verificare che l?utilizzazione  dell'immobile avvenga nel rispetto dei parametri legali, e, quindi, che il terzo, cui venga concesso in uso il bene, sia in possesso dell?autorizzazione necessaria per l?attività di gestione di rifiuti che su detto terreno venga esercitata e rispetti le prescrizioni in essa contenute.

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