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Riforma Madia: non tutto è da rifare dopo l’intervento della Consulta
Primi commenti alla decisione della Corte Costituzionale n. 251 dello scorso 25 novembre sul “fallimento della Riforma Madia”. La pronuncia certamente non travolge l’intera legge n.124/2015, né tutti i decreti già emanati in sua attuazione. La Consulta non affronta il merito delle scelte legislative della delega, ma pone un problema di metodo, concernente l’iter formativo dei decreti delegati.

Alcuni dei primi commenti alla decisione della Corte Costituzionale n. 251 dello scorso 25 novembre hanno proclamato il “fallimento della Riforma Madia”, ma la pronuncia certamente non travolge l’intera legge n.124/2015, né tutti i decreti già emanati in sua attuazione. La Consulta, peraltro, non affronta il merito delle scelte legislative della delega, ma pone un problema di metodo, concernente l’iter formativo dei decreti delegati.
La sentenza evidenzia preliminarmente che le disposizioni esaminate intervengono in distinti set-tori e coinvolgono varie materie, rispetto alle quali è innanzitutto necessario verificare se ve ne sia una di competenza statale da ritenersi prevalente, poiché ciò escluderebbe in radice la violazione delle competenze regionali. Per contro, laddove questo non risulti possibile e si delinei una concor-renza di competenze statali e regionali in materie tra loro “inestricabilmente connesse”, il legislatore statale è tenuto a rispettare il principio di leale collaborazione (ex artt. 5 e 120, Cost.), attraverso adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali, sorgendo così la necessità del ricorso all’intesa (ex art.3, D.Lgs. n. 281/1991). Quest’ultima, secondo la Corte, si impone ”quale cardine della leale collaborazione anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell’art. 76 Cost.”.
Sulla base di questa premessa, la Corte ha quindi affermato l’infondatezza della questione di le-gittimità costituzionale delle disposizioni recanti la delega per la modifica e l’integrazione del Codice dell’amministrazione digitale (art. 1), sia perché queste rientrano, in maniera prevalente, nella competenza statale in materia di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” (ex art. 117, co. 2, lett. r), Cost.), sia in quanto as-solvono “all’esigenza primaria di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale, nell’accesso ai dati personali, come pure ai servizi, esigenza che confina anche con la determina-zione di livelli essenziali delle prestazioni” (ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost.)...
Leggi tutto l'approfondimento a cura di Donato Antonucci


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