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Gli utenti della strada devono prevedere le eventuali negligenze e imprudenze altrui e non fare esclusivo affidamento nel comportamento diligente degli altri utenti

La possibilità di fare affidamento sulla condotta diligente altrui viene meno allor quando, in relazione alle circostanze del caso concreto, sia concretamente e ragionevolmente prevedibile l'inosservanza delle regole cautelare da parte degli altri utenti della strada. Il giudizio di prevedibilità, anche in questo caso, deve essere svolto dal giudice ex ante, avendo come parametro di riferimento la condotta del c.d. agente modello razionale, tenendo conto di tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento.

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