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Assunzione di stupefacenti antecedente a sinistro: se contribuisce a dubbi circa i requisiti psicofisici, necessaria la revisione della patente ex art. 128 C.d.S.
Revisione della patente di guida a seguito di sinistra: l'evidenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se in epoca antecedente l'accertamento tossicologico, contribuisce all'insorgenza di dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici alla guida. Lo sancisce il TAR Veneto con Sentenza 1265/2016

Perde il controllo dell'autoveicolo durante una manovra di sorpasso e finisce in un fosso. Gli esami tossicologici confermano quanto dichiarato dallo stesso automobilista ed evidenziano un'assunzione, in epoca antecedente l'accertamento tossicologico-forense, di sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabinoidi). Oltre alla sanzione  di cui all'art. 146, c. 2 C.d.S. l'Ufficio della Motorizzazione Civile adottato, ai sensi dell'art. 128 C.d.S., il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità medica e tecnica. L'automobilista ricorre appellandosi al TAR Veneto.

Il Tribunale Amministrativo respinge il ricorso. Avendo correttamente l'Amministrazione dei Trasporti considerato e valutato in modo unitario, con un giudizio necessariamente complessivo, sia la dinamica del sinistro, sia gli accertamenti tossicologici, sia i pregressi comportamenti di guida del ricorrente, anche alla luce delle sue spontanee dichiarazioni, tutti questi elementi, secondo i giudici del TAR, ben possono legittimare l'insorgenza di dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici alla guida e il conseguente provvedimento di revisione della patente di guida.

Infatti, i risultati emersi da accertamenti tossicologici - ovvero che il ricorrente ha assunto in epoca antecedente l'accertamento tossicologico-forense sostanze stupefacenti o psicotrope - non sono stati utilizzati per l'irrogazione di una sanzione amministrativa né per l'apertura di un procedimento penale nei confronti del ricorrente, ma sono stati posti a fondamento unicamente per giustificare e corroborare i "dubbi", rilevanti ai sensi dell'art. 128 C.d.S., in ordine alla persistenza dei requisiti psicofisici alla guida.

Consulta la sentenza TAR Veneto 15.11.2016 n. 1265


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