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Periodi di viaggio e di riposo degli animali durante il trasporto per viaggi di lunga durata
Nell’ambito di un trasporto su strada di animali, in particolare quelli della specie bovina tranne i vitelli, il periodo di riposo tra i periodi di viaggio può essere di regola superiore a un’ora. Tuttavia, detta durata superiore a un’ora, non dev’essere tale, nelle condizioni concrete in cui si svolgono il riposo e il trasporto complessivamente considerati, da esporre a lesioni o a sofferenze inutili gli animali trasportati. Lo stabilisce la Corte di Giustizia Unione europea con la Sentenza n. 469/14 del 28.7.2016

La Corte di Giustizia Unione Europea interviene in materia di periodi di viaggio e di riposo degli animali durante il trasporto richiamando, in particolare per il trasporto di bovini, che la nozione di “periodo di riposo sufficiente di almeno un’ora” può prevedere la possibilità d’interrompere il trasporto più volte purché si tengano in considerazione le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il relativo trasporto.

In particolare la Corte di Giustizia UE segnala che l’allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un trasporto su strada di animali delle specie considerate, in particolare quelli della specie bovina tranne i vitelli, da un lato, il periodo di riposo tra i periodi di viaggio può essere di regola superiore a un’ora. Tuttavia, detta durata, laddove sia superiore a un’ora, non dev’essere tale, nelle condizioni concrete in cui si svolgono il riposo e il trasporto complessivamente considerati, da esporre a lesioni o a sofferenze inutili gli animali trasportati. Inoltre, i periodi di viaggio e di riposo combinati, previsti al punto 1.4, lettera d), di tale capo, non possono eccedere le 29 ore, fatta salva la possibilità di prolungarli di 2 ore nell’interesse degli animali, ai sensi del punto 1.8 di detto capo, e ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22 del medesimo regolamento in caso di circostanze imprevedibili. Dall’altro lato, i periodi di spostamento della durata massima di 14 ore ciascuno possono includere una o più fasi di sosta. Tali fasi di sosta devono essere aggiunte alle fasi di spostamento ai fini del calcolo della durata totale del periodo di trasporto di un massimo di 14 ore di cui esse fanno parte.

Inoltre - ricorda la Corte - il regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente per il pagamento di restituzioni all’esportazione di bovini non è vincolata alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita sul documento attestante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea degli animali di cui trattasi, secondo la quale le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 non sarebbero state rispettate nell’ambito del trasporto di tali animali per tutti o parte di questi ultimi.

Consulta la Sentenza Corte di giustizia Unione Europea n. 469/14 del 28.07.2016


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