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Detenzione e cessione stupefacenti: occasionalità e fatto di lieve entità
La Corte di Cassazione, con Sentenza 46627/2016, ha ribadito che quando l’associazione finalizzata al traffico illecito è costituita per commettere i fatti ex art. 73 c.5 D.P.R. 309/1990, trovano applicazione le sanzioni meno gravi di cui all’art. 416 C.P.: l’associazione può essere finalizzata alla commissione di una serie indefinita di fatti-reato di minima offensività, il che vuol dire che la mera pluralità di tali illeciti non osta al fatto che gli stessi rimangano ontologicamente fatti di lieve entità.

La Corte di Cassazione ribadische che quando l’associazione finalizzata al traffico illecito è costituita per commettere i fatti descritti dal c. 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 ("Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope"), riconducibili a fatti di lieve entità, trovano applicazione le sanzioni meno gravi di cui all’art. 416 C.P. ("Associazione a delinquere"). L’associazione (per delinquere) può essere finalizzata alla commissione di una serie indefinita di fatti-reato di minima offensività, il che vuol dire che la mera pluralità di tali illeciti non osta al fatto che gli stessi rimangano fatti di lieve entità.
La qualificazione del fatto lieve trova i presupposti per la sua applicabilità in un complessivo connotato di minima offensività della condotta, desumibile da plurimi indici obiettivi quali il dato qualitativo e quantitativo delle sostanze psicotrope considerate, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, con la conseguenza che ove uno di essi risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
Anche se la reiterazione delle condotte in addebito costituisce elemento di valutazione sicuramente riconducibile al concetto di “circostanze dell’azione” presente nel dettato normativo, esso deve essere coordinato con l’altro indice normativo presente nella disciplina sugli stupefacenti rappresentato dall’art. 74, comma 6 dello stesso d.P.R. 309 del 1990.
Pertanto la sentenza avverso la quale è proposto il ricorso in Cassazione dagli imputati merita di essere annullata con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ascritto agli imputati ai sensi dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
I giudici della Cassazione ricordano comunque che "il connotato dell’occasionalità non costituisce indice indefettibile di minima offensività della condotta, essendo quest’ultima compatibile con la ripetizione nel tempo".
Consulta la sentenza Corte di Cassazione n. 46627 del 7.11.2016

 


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