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Abbandono di animali

Art. 727 codice penale: Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivitā č punito con l?arresto fino ad un anno o con l?ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

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