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Resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio di diritto primario
La Cassazione, con Sentenza 43894/2016, ha stabilito che non commette resistenza a pubblico ufficiale che pone in essere condotta illegittima chi reagisce in modo "strettamente proporzionale" all'esigenza di esercitare un proprio diritto primario, quale il "diritto di sottrarsi a cure mediche", nei limiti necessari a tale scopo.

Secondo la Corte di Cassazione, a fronte di un atto del pubblico ufficiale "arbitrario ed illegittimo, perché diretto ad impedire il diritto dell’imputato di sottrarsi alla prestazione di cure mediche" può giustificare la lieve violenza fisica esercitata da quest’ultimo "per superare un ostacolo illegittimamente frapposto alla sua decisione".
E' il caso del ricorrente, in osservazione per verificarne la guida in stato di ebbrezza, che ha tentato di allontanarsi dall'ospedale, quando non solo era stato già effettuato il prelievo ematico nei suoi confronti, ma i relativi campioni erano già nel laboratorio della struttura sanitaria. Di conseguenza, la condotta del ricorrente era semplicemente l'estrinsecazione del diritto di sottrarsi a cure mediche, mente l'atto di un brigadiere dei Carabinieri, intervenuto posizionandosi davanti all'imputato sulla porta all'interno della sala della struttura sanitaria per impedire l'uscita, è stato qualificato come arbitrario ed illegittimo.
La Suprrema Corte approfitta per ricordare come "la sottoposizione ai controlli finalizzati all'approfondimento delle indagini penali per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcol e di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti non può essere imposta coattivamente, ma solo indirettamente, come confermano gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, Codice della strada, posto che entrambi rispettivamente l'uno per la prima e l'altro per la seconda fattispecie di reato prevedono una sanzione penale in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti".
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione 17.10.2016 n. 43894


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