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Atti osceni in luogo pubblico: depenalizzazione del reato
Con Sentenza 41731/2016 la Suprema Corte annulla una condanna ai sensi dellÂ’art. 527 C.P. a seguito di avvenuta depenalizzazione del reato ex art. 2 D.Lgs. 8/2016

I giudici della Corte di Cassazione hanno annullato la sentenza di condanna di due imputati per atti osceni in luogo pubblico (art. 527 C.P.), “consistiti in atti sessuali posti in essere lungo la pubblica via in area illuminata".
La precedente sentenza di condanna è stata annullata “seguito della sopravvenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 527 cod. pen., ad opera dell'art. 2 d.lgs. 15/1/2016 n. 8 (pubblicato nella G.U. n. 17 del 22/1/2016), che ha previsto espressamente la configurazione come illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000, del reato di cui all'art. 527, primo comma, cod. pen., contestato ai ricorrenti". La Suprema Corte ricorda inoltre che “Non occorre trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente, risultando prescritta la violazione, commessa il 19 marzo 2007, atteso che l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 9 del d.lgs. 8/2016 citato è espressamente escluso dal primo comma di tale disposizione nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione o per altra causa”
Leggi la Sentenza 5.10.2016 n. 41731


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