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Investire un pedone provocandone il decesso comporta la revisione della patente
A seguito di investimento di un pedone, deceduto per le lesioni riportate, è lecito che l’ufficio della Motorizzazione civile disponga la revisione della patente di guida per verificare i requisiti di idoneità tecnica del conducente

Come emerge dal verbale richiamato nell’atto impugnato, al ricorrente è stata contestata la violazione dell’art. 141, commi 4 e 11, del codice della strada, in quanto investiva un pedone, presente sulla parte destra della carreggiata percorsa dal veicolo, deceduto in seguito alle lesioni riportate.
Rispetto al provvedimento, correttamente motivato attraverso il richiamo del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, sono irrilevanti sia il ruolo e la professionalità della ricorrente sia la circostanza di non essere mai stata coinvolta in sinistri stradali, sia la diversa valutazione che sarebbe stata espressa dal Giudice di Pace (il quale peraltro si sarebbe limitato a sospendere il diverso provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida).
In riferimento agli ulteriori elementi, riferiti dallo stesso ricorrente, quali la prossimità dell’incrocio (in cui si è verificato il sinistro), la scarsa illuminazione della sede stradale, l’evidente difficoltà di deambulazione del pedone dovuta alla sua età avanzata, si tratta di circostanze aggravanti nella valutazione del comportamento della conducente che hanno ragionevolmente indotto l’ufficio della Motorizzazione civile a disporre la revisione della patente di guida al fine di verificare la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica in capo alla ricorrente.
Consulta il testo della sentenza del TAR Toscana 21.9.2016 n. 1380


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