MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Car sharing alternativo a trasporto con vettore per rimborsi spese
Il Car Sharing nell'ambito del territorio di un comune è una possibile alternativa ai mezzi di trasporto con vettore (taxi o mezzi di trasporto pubblico)

A seguito di un quesito posto da una società a proposito del rimborso spese per il servizio di Car Sharing utilizzato dal proprio dipendente in occasione di trasferte nell’ambito del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il servizio di Car Sharing rappresenti, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità (ai sensi del art. 51 del TUIR).
Questo ovviamente nel caso in cui la fattura emessa dalla società che fornisce il servizio di Car Sharing nei confronti del dipendente presenti tutte le informazioni necessarie ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti da vettore, ovvero: il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata ed, infine, l’importo dovuto.
In ragione di tale puntuale documentazione - specifica l'Agenzia - può ritenersi che "il servizio di Car Sharing rappresenti, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’art. 51 del TUIR, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possano essere ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51".
Consulta la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 83/E del 28.9.2016


www.polnews.it