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Lo scarico senza autorizzazione di reflui da autolavaggio

E? configurabile il reato di cui all'art. 137 del d. Igs. 152 del 2006, in quanto  in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimilate a quelle domestiche. Infatti, sostiene la Corte di Cassazione III sez.pen. con sentenza n.3450/2020, con l'entrata in vigore del d. Igs. n. 152 del 2006, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h), come modificato dal d. Igs. n. 4 del 2008, le acque reflue industriali sono definite come quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti, qualitativamente, dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento; nella nozione di reflui domestici, in definitiva, rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche, come definite dall'art. 74, comma 1, lett. g), del d. Igs. n. 152 del 2006, il cui scarico è invece presidiato dalla mera sanzione amministrativa in base a quanto previsto dall'art. 133, comma 2, del predetto decreto n. 152 del 2006 (. Rientrano pertanto tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi, a condizione che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.

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