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Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Il Ministero dell'Interno con circolare 16/9/2020, prot.11992 informa sulle norme attinenti la prevenzione incendi presenti nel "Decreto Semplificazione". (DL 16/7/2020, n. 76) In particolare, si segnalano i seguenti articoli di interesse per l'attività di prevenzione incendi: Art. 12 "Modifiche alla legge 7 agosto 1990. n. 241" Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." all'art. 2, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8 -bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma l, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.»; Art. 38-bis "Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo" Fatta eccezione per i casi di cui agli artt. 142 e 143 del Regolamento T.U.L.P.S., per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, tale articolo prevede, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, la presentazione da parte dell'interessato al SUAP della SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario dello spettacolo, corredata dalle previste dichiarazioni nonché da una relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell' interno, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.  Art. 45-bis "Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni". Con tale articolo sono prorogati, di un anno, limitatamente alle aerostazioni che siano già adeguante ai requisiti previsti all'art. 6, comma l, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 20 14, i successivi termini temporali previsti alle lettere b) e c), che, pertanto, risultano prorogati, rispettivamente, al 7 ottobre 2021 e al 7 ottobre 2023.

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