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Infortunio in itinere con mezzo proprio
I Consulenti del Lavoro rendono noto che l’infortunio in itinere accorso al lavoratore che utilizza il mezzo privato è indennizzabile se tale utilizzo è necessitato.

I Consulenti del Lavoro rendono noto che l’infortunio in itinere accorso al lavoratore che utilizza il mezzo privato è indennizzabile se tale utilizzo è necessitato.

Ad avviso della Corte territoriale l’uso del mezzo di trasporto privato non era necessitato stante la “…esistenza del mezzo pubblico che ogni giorno collegava il luogo di lavoro con l’abitazione, sia all’andata che al ritorno. Precisava la Corte che l’assunto sacrificio di tempo dovuto alla necessità di attendere alla fermata l’autobus – tanto all’andata che al ritorno – non solo era stato “…condotto in termini generici, non essendo specificato quali esigenze personali e familiari non possano essere soddisfatte per il maggior tempo impiegato nell’attesa… “, ma neppure erano state allegate circostanze di fatto tali da far ritenere “necessitato” l’uso del mezzo proprio costituendo il “risparmio di tempo” un “…interesse personale del ricorrente che nulla ha a che fare con le esigenze di lavoro”.

La Corte di merito aveva omesso di valutare (o lo aveva fatto in maniera erronea) la seria incompatibilità tra gli orari dell’esistente servizio di trasporto pubblico e gli orari di lavoro del ricorrente che rendeva “necessitato” l’uso del mezzo privato. Ed infatti era stato dimostrato, attraverso l’espletata istruttoria, che l’utilizzo del trasporto pubblico avrebbe comportato tempi di attesa irragionevoli (un’ora al mattino ed oltre un’ora e mezza alla fine dell’orario lavorativo) ragion per cui l’utilizzazione del veicolo privato non rispondeva affatto ad una scelta arbitraria funzionale al soddisfacimento di esigenze e/o impulsi personali ed egoistici, bensì era l’unica opportunità pratica di percorrere il tragitto in tempi e con modalità tollerabili e compatibili con il rispetto della dignità, della salute e delle esigenze di vita personale, familiari e sociali del lavoratore secondo al tutela a questi accordata dai menzionati articoli della Costituzione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13950/2016 ha ritenuto che il motivo fosse infondato nella prima parte ed inammissibile nella seconda.

La Corte ha ricordato che l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, in materia di infortuni sul lavoro, ha espressamente ricompreso nell’assicurazione obbligatoria la fattispecie dell’infortunio “in itinere”, inserendola nell’ambito della nozione di occasione di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124/65, art. 2, indicando anche dei criteri normativi (come quelli di “interruzione o deviazione del tutto indipendenti da lavoro o comunque, non necessitate”) che delimitano l’operatività della garanzia assicurativa.


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