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Termine per l'ordinanza di sospensione della patente

Sulla questione del termine di 15 giorni per l?adozione dell?ordinanza di sospensione della patente, la Corte di Cassazione civile, sez. II, 29 febbraio 2008, n. 5576 ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 218 C.d.S., comma 2, che - a differenza del provvedimento di cui all'art. 223 C.d.S., non ha natura cautelare - va disposta dal prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall'invio da parte dell'organo accertatore della patente ritirata. Non č previsto alcun termine perentorio, invece, per la notifica, dovendo il giudice verificare al riguardo la congruitā del termine, tenendo conto - in relazione al caso concreto - anche del tempo trascorso dal momento del ritiro della patente.

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