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Accesso agli atti: diritto di conoscere l'autore dell'esposto
Il diritto di difesa prevale sul diritto di riservatezza: la comunicazione può essere differita ma non negata

Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha ricordato un importante principio giuridico: il nostro ordinamento non ammette alcun valore alle segnalazioni anonime. Ne discende che quando vengono effettuati controlli di polizia (sia amministrativi che penali) sulla base denunce o esposti, il privato soggetto alla verifica ha sempre il diritto di ottenere una copia dell'esposto. La Pubblica Amministrazione infatti:

- se l'accertamento non è stato ancora iniziato o concluso: deve consentire accesso agli atti e può oscurare il nome del denunciante, allo scopo di non pregiudicare l'effettività dell'attività istruttoria;

- quando l'accertamento è già stato eseguito: deve consentire un accesso completo agli atti dell'esposto, per consentire al privato l'esercizio del diritto di difesa anche in sede penale

Leggi la sentenza del TAR LOMBARDIA, Sezione di Brescia

 

 


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