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Alcolismo cronico: non consentita l'applicazione del reato continuato
La ripetuta violazione dell'art. 186 CdS non è sintomo dell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso

 

IL CASO

Un soggetto alcol dipendente, dopo aver subito ripetute condanne per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. per aver condotto veicoli sotto l’influenza dell’alcool, richiede, in fase di esecuzione penale delle sentenze, la dichiarazione di continuazione nel reato ex art. 81, comma secondo, del codice penale.

In questo modo infatti avrebbe potuto godere del c.d. “cumulo giuridico” il quale comporta l’assoggettamento alla “pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo” anziché alla somma delle singole pene inflitte per ogni violazione.

LA DECISIONE

La Suprema Corte ha tuttavia escluso questa possibilità, ritenendo che “non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque in una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, ma le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali”.

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